Con questo articolo giungiamo alla puntata conclusiva del nostro reportage dedicato ad avviare una cooperativa. Nelle scorse puntate ci siamo occupati degli aspetti pratici, giuridici, legali e finanziari di questo tipo di impresa, che, lo ricordiamo, si può occupare di diversi ambiti di attività. In effetti, aprire una cooperativa, per gestire un’attività di impresa, prevede molti vantaggi, tra cui quelli fiscali e quelli di poter esercitare diverse attività economiche, da quelle agricole,a quelle socio-assistenziali, fino ad arrivare alla produzione di beni e servizi. Naturalmente, anche l’apertura della cooperativa comporta delle spese, perché un’attività non si può gestire senza locali, attrezzature e materie prime e senza pagare quei costi di gestione tipici di qualsiasi attività economica. Inoltre, anche se la cooperativa prevede il perseguimento di un fine mutualistico, con l’obbligo di reinvestire nell’impresa, una parte degli utili guadagnati a fine anno, è sempre possibile ricavare un guadagno dall’attività esercitata.
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Aprire una cooperativa. I guadagni.
Il guadagno della cooperativa è rappresentato dalla distribuzione degli utili ai soci. Come già detto in una precedente puntata, la legge prevede che non tutti gli utili della cooperativa possano essere redistribuiti ai soci. I dividenti, infatti, dovranno essere destinati per il 30% a riserva legale, per il 3% a dei Fondi mutualistici e in parte a riserve volontarie indicate nello statuto. Il resto dei dividenti potrà essere distribuito ai soci secondo precisi limiti di legge o sotto forma di ristorni. I ristorni sono delle somme, deducibili dalle tasse, che la cooperativa distribuisce ai soci, somme che vengono diversamente considerate in base alla tipologia di cooperativa. In quelle di consumo, dove i soci pagano una quota per fruire dei servizi prodotti, i ristorni rappresentano una sorta di rimborso delle quote pagate dai soci, mentre in quelle di produzione e lavoro possono rappresentare una forma di remunerazione per l’attività di lavoro prestata, dai soci, all’interno della cooperativa stessa. Nelle cooperative di produzione e lavoro i ristorni devono essere oggetto di disciplina contrattuale e devono essere previsti dallo statuto, sulla base della qualità e quantità delle attività mutualistiche svolte nella cooperativa. La distribuzione dei ristorni è possibile sia per le cooperative a mutualità prevalente che per quelle a mutualità non prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente sono quelle che perseguono un esclusivo fine mutualistico e che si avvalgono, in via esclusiva, del lavoro dei soci, prevedendo nello statuto: il divieto di distribuire i dividenti in misura superiore al tasso di interesse sui buon fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari fatti sottoscrivere ai soci in misura superiore a due punti del limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi; il divieto di distribuzione delle riserve e l’obbligo di destinare, in caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio, al netto del capitale sociale e degli utili maturati, ai Fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. Questi fondi sono stati istituiti per legge e vengono finanziati con le quote annuali degli utili delle cooperative e dei loro consorzi. I fondi sostengono la nascita si nuove imprese, specie nel Mezzogiorno, e possono sostenere anche programmi di ricerca.
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Come aprire una cooperativa. Le varie cooperative.
Le cooperative a mutualità non prevalente, chiamate anche cooperative “diverse”, perseguono, invece, un fine mutualistico parziale, non prevedendo, nello statuto, i divieti e gli obblighi previsti per le cooperative a mutualità prevalente. Il Legislatore ha previsto anche la nascita di cooperative a mutualità non prevalente per evitare il rischio che quelle mutualistiche mascherassero in realtà delle attività a scopo di lucro. Se la distribuzione dei ristorni è prevista per entrambe le tipologie di cooperative, diverso è il trattamento fiscale delle due forme giuridiche di cooperativa. Dal 2004 è sottoposto all’Ires il 30% del reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente ( 20% per le cooperative agricole); mentre per le cooperative diverse l’imponibile Ires è del 70%, con obbligo di destinare il 30% degli utili a riserva legale. La riserva legale non viene tassata in entrambe le tipologie di cooperative. Dal 2008, la ritenuta di acconto sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci prestatori, è passata dal 12,50% al 20%; l’innalzamento dell’aliquota riguarda le cooperative di grandi dimensioni e con un certo fatturato, che non rientrano nella definizione di piccole e micro imprese ( meno di 50 dipendenti e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro). Sempre dal 2008, per le cooperative di consumo a mutualità prevalente, è salita la quota di utile imponibile ai fini Ires, che passa dal 30 al 55%. Le cooperative sociali, sia quelle a mutualità prevalente, che quelle diverse, godono di una completa detassazione delle imposte sui redditi. La scelta di un’attività cooperativa rispetto a un’altra dovrà essere legata non ai possibili vantaggi fiscali, ma alle peculiarità del territorio in cui la cooperativa stessa si trova ad operare. Le cooperative sociali, che spesso lavorano ricevendo fondi dalle Regioni, si sono trovate in situazioni molto critiche quando questi fondi non sono più stati assegnati per carenza di risorse finanziare degli enti pubblici. I successi, le criticità e le modalità di lavoro delle cooperative dipenderanno sempre dal tipo di attività scelta. Molte di queste attività sono già state trattate in reportage dedicati ad altri argomenti, vi invitiamo a leggerli per scoprire cosa fare o non fare per avviare al meglio la vostra attività.
Fonti di alcuni dati:
http://www.confcooperative.va.it/cooperazione/Capitolo_IX.htm
http://www.unifi.it/clmalp/upload/sub/FISCO%20COOP%20-%20GIUGNO%202009.pdf
Rosalba Mancuso
Fonti immagini:
Es-es.facebook.com
Blog.studenti.it