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Aprire una cooperativa. Quarta parte.

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Nella scorsa puntata del nostro reportage dedicato ad avviare una cooperativa, ci siamo soffermati sulle tipologie di soci che possono aderire alla stessa e sulle fonti di finanziamento dell’attività. Tra le fonti a cui attingere risorse finanziarie, per ottenere liquidità da investire nei servizi e nei beni della cooperativa, spiccavano i prestiti bancari, i prestiti sociali, la riserva indivisibile ed i fondi europei.

APRIRE UNA COOPERATIVA. IL PRESTITO SOCIALE.

Di alcune tipologie di finanziamento abbiamo già parlato nel corso dello stesso articolo, mentre oggi vogliamo occuparci del prestito sociale e delle riserve indivisibili, in modo da capire come poter utilizzare queste sovvenzioni per gestire l’attività. Il prestito sociale è una forma di finanziamento delle cooperative, che consiste in un apporto di capitale da parte dei soci. Questo capitale, a differenza di quello di rischio, cioè di quello che compone le quote sociali, dovrà essere restituito, dalla cooperativa, comprensivo degli interessi. In questo senso, il prestito sociale si può definire come una forma di autofinanziamento delle cooperative, che attingono liquidità attraverso il contributo dei soci, anche se l’autofinanziamento in senso classico consiste nel reinvestire gli utili di un’azienda per coprire il fabbisogno finanziario dell’attività. Anche le cooperative, per legge, possono e devono reinvestire gli utili derivanti dall’attività, in seno alla stessa attività di impresa. Il prestito sociale, dunque, rappresenta una risorsa in più che consente alla cooperativa di coprire i propri debiti e le proprie esposizioni finanziarie senza ricorrere all’indebitamento bancario. Il prestito sociale può essere concesso dai soci che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro omonimo della cooperativa. La concessione del prestito avviene tramite l’apertura di un libretto di deposito intestato alla cooperativa, in cui avvengono prelevamenti e versamenti. La durata del prestito sociale è solitamente a breve o a medio termine e la corresponsione degli interessi al socio viene calcolata dalla data del deposito del prestito alla data del prelievo.

Questa forma di finanziamento è generalmente poco onerosa e molto conveniente per le cooperative, che pagano interessi abbastanza sopportabili e non superiori al 2% ( nel 2011 il tasso di interesse netto sul prestito sociale è stato fissato all’1,32%). I vantaggi del prestito sociale derivano dal fatto che questi finanziamenti sono sottoposti agli stessi vincoli ed alle stesse tutele che disciplinano l’attività delle cooperative. Nella pratica, infatti, gli interessi sui prestiti sociali non devono superare quelli corrisposti sui buoni fruttiferi postali. L’importo massimo di un prestito sociale non può superare i 33.500 euro. Il libretto di deposito delle somme prestate dal socio è libero e le stesse possono essere prelevate in qualsiasi momento, anche se esistono dei depositi vincolati che permettono di ricevere degli interessi lievemente superiori. Ma noi, in questa sede, non stiamo parlando di investimenti, ma di creazione di impresa e se lo scopo della cooperativa deve essere quello di lavorare, allora si può usare benissimo la formula del deposito non vincolato. Gli interessi corrisposti sul prestito sociale sono soggetti a una ritenuta fiscale alla fonte del 20% ( con le precedenti normative era del 12,50%). Il prestito sociale è, dunque, una delle forme di finanziamento più convenienti per le cooperative, ma anche per i soci possessori di capitale, che possono investirlo nell’attività piuttosto che lasciarlo nei libretti di deposito bancario dove ormai gli interessi si sono ridotti al lumicino. Le riserve indivisibili sono disciplinate dall’art.2545 ter del Codice Civile. Si tratta di quote di utili che per legge o in base a regole fissate dallo statuto, non possono essere ripartite tra i soci nemmeno in caso di scioglimento della cooperativa. Questo discorso non vale per le società per azioni, dove tutte le riserve possono essere divisibili. Nelle cooperative, invece, al di là delle riserve divisibili prefissate per legge, esistono anche riserve non solo indivisibili, ma anche indisponibili. In questo tipo di società la legge vieta la totale distribuzione degli utili per tutelare e garantire lo specifico fine mutualistico delle cooperative ed evitare la creazione di società omonime con fini speculativi. Le riserve delle società di capitali e delle cooperative si dividono in legali, statutarie e volontarie ( queste ultime possono essere previste anche dalle società di persone). Le riserve legali sono fissate dalla legge. Le cooperative, ogni anno, devono accantonare una riserva legale pari al 30% degli utili netti realizzati. Le riserve statutarie, previste dallo statuto della società o della cooperativa, sono quelle che vengono accantonate per finalità specifiche e in base a precisi obblighi previsti dallo statuto stesso. Le riserve volontarie, cioè quelle deliberate in sede di assemblea dei soci, vengono accantonate liberamente dalla cooperativa dopo aver destinato una parte degli utili a riserva legale e il 3% degli stessi ai fondi mutualistici. La riserva legale è obbligatoria per le società di capitali e per le cooperative perché permette di coprire eventuali perdite senza intaccare il capitale. La riserva legale e le riserve statutarie, nelle cooperative sono sempre indivisibili, mentre quelle volontarie possono essere anche divisibili se autorizzate dall’assemblea ordinaria. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite ai soci della cooperativa né in caso di scioglimento della stessa, né durante lo svolgimento dell’attività, assumendo anche il carattere di riserve indisponibili. Le riserve legali godono di una detassazione ai fini Irpef.

Fonti di alcuni dati:

http://www.coopfirenze.it/informazioni/notizie/5991

http://www.confcooperative.va.it/cooperazione/Capitolo_IX.htm

Rosalba Mancuso

Fonti immagini:

Ifanews.it

Prestitiveloci.it

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